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IL DEBITO NON PAGATO DI LUIGI CARNESECCHI
Negozianti e imprenditori ebrei già operanti nel settore tessile : Sabato e Allegra Volterra, Saul Bolaffi, Moisè Vita Bonventura…………………
Allegra Volterra vantandosi creditrice dei fratelli Luigi e Paolo Carnesecchi per reato di prezzo di mercanzie loro vendute.
Una lite per merce non pagata .................................ASSOLUZIONE PER PAOLO E CONDANNA PER LUIGI
1857
Attesochè l’ ora defunta sig. Allegra Volterra vantandosi creditrice dei fratelli Luigi e Paolo Carnesecchi per reato di prezzo di mercanzie loro vendute in più volte dall'Aprile 1854 ai primi di Giugno 1855. fondò unicamente la domanda diretta a farli condannare solidalmente al pagamento dell’ asserto credito sulle resultanze dei libri del suo negozio in cui le partite riguardanti le consegne delle dette mercanzia figuravano accese a debito di entrambi i convenuti.
Attesochè l’art. 42 del vigente Codice di commercio dando facoltà di ammettere i libri mercantilia far prova in giudizio nelle controversie vertenti fra'negozianti e negozianti per causa relative al respettivo commercio, intese di abbandonare intieramente al prudente arbitrio dei Tribunali il giudizio di l'atto sulla efficacia probatorio da attribuirsi nella particolari circostanze dei casi al contenuto dei libri sottoposti al loro esame, libri costituenti unico fondamento della domanda antadetta e potevan bastare indipendentemente da ogni altro sussidio, per la condanna di Luigi Carnesecchi rimasto coutumace, male e ingiustamente, a senso della Corte, si ritenneroper sottoporre a egual condanna l'altro convenuto Paolo Carnesecchi, il quale insorgendo fìn da principio ad impugnare quanto a sè qualunque obbligazione verso l'attrice, aveva dedotto - non aver egli mai esercitata la professione di negoziante - non aver mai avuto rapporti con l’attrice per dependenza dei contestati acqnisti e parziali pagamenti di merci - Attuale sua occupazione essere da due anni quella di condurre per conto del padre una diligenza da Sesto a Firenze; e per l'avanti, avere impiegata l'opera sua come bracciante alla ventura, nel portare per la campagna un barroccino di mercanzia di proprietà del suo fratello Luigi rivenditore al minuto (son le parole della scrittura ο· eccezioni) di dette mercanzia, nelle piazze di Firenze, Prato ec.
Le quali deduzioni così specializzate facendo sorgere un dubbio plausibile che la defunta Allegra Volterra avesse fatto figurare nei libri anche il nome di Paolo Carnesecchi unicamente per erronea credulità che fosse egli pure cointeressato nel commercio esercitato col fratello, avrebbe dovuto far apprendere agli eredi di lei, oggi appaltati, la necessità di meglio giustificare la da esso impugnata solidale obbligazione: imperocchè il vincolo della correità con potendo nascere che da certi determinati fatti, o da certi determinati rapporti giuridici, è necessario che l'esistenza di un titolo abile per legge a dar diritto di agire coutro alcuno come obbligato solidalmente con altri o per altri alla sodisfazione di un debito resulti provato in concreto con tutto il rigore: mentre sarebbe di esempio pericoloso l'ammettere qual prova sufficiente della pluralità dei debitori, il modo praticato dal negoziante ed ignorato dai terzi nella registrazione delle partite relative alle vendite a fido.
oltre a ciò essendo i libri di commercio ammessi a far prova a tempo indefinito unicamente fra i negozianti, e dovendo per conseguenza la qualità mercantile della persona cui vengono obiettati essere incontestata, nasceva di qui un altro motivo per non riconoscere nei preallegati libri quella forza provante che la sentenza appellata loro attribuì anche al dirimpetto del convenuto che tal qualità aveva impugnata, stantechè la massima parte dell'asserto suo debito residuale facevasi dipendere da scadenze verificatesi da più di un anno avanti l'introduzione del presente giudizio dopo il qual periodo la patria legge del Febbraio 1789 toglie ai libri mercantili qualunque attitudine a far prova contro i non negozianti.
e attesochè ritenuto pertanto che la parte attrice non avesse giustiflcata dal canto suo la propria intenzione, doveva apparire affatto indifferente nell'esame del merito che il rammentato Paolo Carnesecchi ammesso in precedenza all’esperimento della prova testimoniale fosse di poi, come opinarono i primi giudici, decaduto dal diritto di proffittarne, per aver trascurato di farla esaurire nel termine perentorio a tale effetto assegnatogli: imperocchè non era per questo venuta a cambiarsi la posizione giuridica dei litiganti, non erano scemati gli obblighi incombenti a chi sosteneva la parte di attore, nè cessato perciò nei sigg. Volterra l'interesse e il bisogno d’insistere, onde fossero nondimeno sottoposti ad esame î testimoni capitolati da loro a controprova.
e Attesochè le nullità rimproverato dall’ appellante alla sentenza di cui si tratta, ed ai decreti chela precederono si risolvono in sostanza in altrettanti obietti d’ingiustizia tendenti a dimostrare che l'essergli stati indebitamente coartati i mezzi di prova influì sulla condanna contro di lui pronunziato. Quindi ogni indagine su tal proposito diviene inutile,
La Corte si è persuaso per considerazioni da ciò indipendenti, che quella condanna, anche nel tema che le altre pronunzie fossero incensurabili, dovrebbe non pertanto revocarsi come ingiusta, avuto riguardo alla insufficienza delle giustificazioni tacenti carico agli attori.
Facendo diritto altr’ appello interposto dal sig. Paolo Carnesecchi dalla sentenza contro di lui preferita dal Tribunale di prima istanza di questa città sotto di 26 Febbraio prossimo passato;
Revoca pienamente in ciò che riguarda il detto appellante la sentenza medesima; ed in riparazione dichiara essersi il medesimo dovuto assolvere conforme lo assolve dalle cose contro di lui demandate, e pretese dalla fu sig. Allegra Volterra col libello principale del di 28 Marzo 1856.
E condanna gli appellati nelle spese tanto del primo che del secondo giudizio, con dichiarazione che nella liquidazione successiva non dovranno comprendersi le spese relative all'incidente risoluto con la sentenza interlocutoria de‘ 20 Decembre 4856, già portata a carico del sig. Carnesecchi.
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